Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
L'esportatore puo' farsi rappresentare da una o piu' case di spedizione, le quali sono all'uopo autorizzate dal Ministro per il commercio con l'estero, sentita la Commissione prevista dal successivo articolo 6. Con il provvedimento di autorizzazione viene stabilito l'ammontare della cauzione, da lire 100.000 a lire 1.000.000, che le case di spedizione sono tenute a versare all'Istituto nazionale per il commercio estero a garanzia dell'adempimento delle norme che disciplinano l'esportazione dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001
