Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1952 al 1 gennaio 1989. 85 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La restituzione della cauzione, o la liberazione della, fidejussione, ha luogo su presentazione alla banca di cui al primo comma dell'art. 2 della documentazione comprovante l'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni. La banca, accertata la regolarita' della documentazione, di cui al comma precedente, provvede direttamente alla restituzione della cauzione, o alla liberazione della fidejussione. Ove l'importazione della merce sia avvenuta soltanto in parte, lo svincolo della cauzione, o la liberazione della fidejussione, ha luogo in proporzione del valore della merce importata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1126~art3 · fonte del testo