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Gli aspiranti all'iscrizione negli Albi nazionali debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • 1)essere iscritti, per coloro la cui iscrizione e' obbligatoria a norma delle vigenti leggi, alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione ove essi hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale;
  • 2)non essere stati dichiarati falliti nel quinquennio anteriore alla domanda di iscrizione. Coloro che hanno subito dichiarazioni di fallimento antecedentemente al quinquennio, debbono dimostrare di essere stati successivamente riabilitati;
  • 3)non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;
  • 4)non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517 del Codice penale;
  • 5)non essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata, ovvero a una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
  • 6)dare affidamento di capacita' e di correttezza commerciale per proficuamente operare sui mercati nel proprio settore di attivita'. Nel caso di iscrizione di persone giuridiche i requisiti di cui ai nn. 2) e 3) del precedente comma debbono essere posseduti dai loro rappresentanti legali.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1966 al 12 novembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-01-25;31~art5 · fonte del testo