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Gli aspiranti all'iscrizione negli Albi nazionali debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- 1)essere iscritti, per coloro la cui iscrizione e' obbligatoria a norma delle vigenti leggi, alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione ove essi hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale;
- 2)non essere stati dichiarati falliti nel quinquennio anteriore alla domanda di iscrizione. Coloro che hanno subito dichiarazioni di fallimento antecedentemente al quinquennio, debbono dimostrare di essere stati successivamente riabilitati;
- 3)non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;
- 4)non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517 del Codice penale;
- 5)non essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata, ovvero a una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- 6)dare affidamento di capacita' e di correttezza commerciale per proficuamente operare sui mercati nel proprio settore di attivita'. Nel caso di iscrizione di persone giuridiche i requisiti di cui ai nn. 2) e 3) del precedente comma debbono essere posseduti dai loro rappresentanti legali.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1966 al 12 novembre 1967
