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Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli Albi nazionali, nonche' per esprimere parere in ordine alle richieste di rappresentanza delle case di spedizione di cui al precedente articolo 3, composta dal presidente della Camera stessa, che la presiede, e da quattro rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative delle categorie dei produttori e dei commercianti dei prodotti ortoflorofrutticoli, designati dalle associazioni stesse. La Commissione e' costituita con decreto del prefetto, ovvero, per le regioni autonome, con decreto del Commissario del Governo. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-01-25;31~art6 · fonte del testo