Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 67 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per l'avena, introdotta dall'estero, sia in definitiva che in temporanea importazione, deve essere tenuta separata gestione.
tolto: Per l'avena introdotta in definitiva importazione la differenza tra il prezzo di conferimento all'ammasso e il prezzo di acquisto all'estero, maggiorato delle spese relative, e' devoluta al bilancio dello Stato.
tolto: Spetta al Ministero delle finanze determinare le spese da ammettersi a maggiorazione del prezzo di acquisto ai sensi del precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1171~art2 · fonte del testo