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[1]Tutta l'avena di produzione nazionale, quella introdotta nel territorio del Regno dalla Libia, dall'Africa Orientale italiana e dall'Albania, nonche' quella eventualmente introdotta dall'estero anche in temporanea importazione, deve essere conferita agli ammassi per la vendita collettiva.
[2]L'obbligo del conferimento spetta al produttore o chi abbia titolo per disporre del prodotto.
[3]E' data peraltro facolta' di non conferire all'ammasso le quantita' occorrenti per la semina o per altre accertate esigenze aziendali. Tali quantita', che non possono formare oggetto di atti di alienazione, sono determinate dalla Sezione della cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, per ogni Provincia ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
