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[1]Sotto la responsabilita' personale dei propri amministratori, le Sezioni sono obbligate a versare all'Istituto finanziatore il ricavo delle vendite effettuate a mano a mano che esse hanno luogo ad estinzione parziale o totale della sovvenzione ricevuta.

[2]L'Istituto finanziatore, ove abbia ottenuto sovvenzioni da parte dell'Istituto di emissione per anticipazioni concesse alla Sezione, deve decurtare ed estinguere siffatte sovvenzioni appena incassa il ricavo delle vendite del prodotto.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1171~art10 · fonte del testo