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[1]I contratti di vendita di avena, stipulati in difformita' delle disposizioni del presente decreto, sono nulli di pieno diritto.
[2]Chiunque sottragga l'avena all'obbligo dell'ammasso oppure prenda parte a contrattazioni concluse in difformita' delle presenti disposizioni, e' punito con la pena dell'ammenda, la quale, nei casi piu' gravi, puo' estendersi fino al valore dell'avena cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Torino, addi' 12 luglio 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Tassinari - Grandi - Di Revel - Ricci - Riccardi
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
