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[1]Per l'avena, introdotta dall'estero, sia in definitiva che in temporanea importazione, deve essere tenuta separata gestione.

[2]Per l'avena introdotta in definitiva importazione la differenza tra il prezzo di conferimento all'ammasso e il prezzo di acquisto all'estero, maggiorato delle spese relative, e' devoluta al bilancio dello Stato.

[3]Spetta al Ministero delle finanze determinare le spese da ammettersi a maggiorazione del prezzo di acquisto ai sensi del precedente comma.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1171~art2 · fonte del testo