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Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, per l'applicazione della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, sugli enti economici dell'agricoltura, le Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura provvedono alla gestione dell'ammasso dell'avena.
Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
