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[1]L'avena deve essere consegnata al magazzino d'ammasso designato dalla Sezione competente.

[2]La Sezione puo' consentire che l'avena sia custodita temporaneamente o definitivamente a cura del detentore. In tal caso il detentore risponde, a titolo di depositario, dell'avena custodita.

[3]Ai conferenti autorizzati a conservare l'avena nei propri magazzini e' dovuto, a titolo di magazzinaggio e spese, per ogni quintale, un equo compenso, da determinare dal Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, previa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

[4]Le quantita' non conferite all'ammasso a termini dell'ultimo comma dell'art. 1, e che successivamente risultino esuberanti al fabbisogno aziendale, devono essere conferite all'ammasso.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1171~art4 · fonte del testo