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[1]Al momento del conferimento dell'avena la Sezione rilascia all'ammassante, con l'intervento dell'ente eventualmente incaricato delle operazioni di raccolta e immagazzinamento, un bollettino di consegna, contenente l'indicazione delle quantita', qualita' e caratteristiche del prodotto conferito.
[2]La Sezione e l'ente di cui sopra rispondono delle quantita' ricevute in consegna, della loro buona conservazione e, mediante apposita assicurazione, della preservazione del prodotto dai danni dell'incendio.
Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
