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Il prezzo base da corrispondere al conferente, per l'avena conferita all'ammasso, e' stabilito, come per gli altri cereali soggetti ad ammasso, dalla Corporazione dei cereali. Il prezzo e' riferito all'avena posta alla rinfusa, al magazzino dell'ammasso, per merce nuda, di qualita' comune, sana, leale, mercantile e secca.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1171~art6 · fonte del testo