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[1]L'avena selezionata da seme puo' avere un regime speciale rispetto all'obbligo stabilito dall'art. 1 della presente legge e puo' essere venduta, coll'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad un prezzo superiore a quello fissato per l'avena destinata al consumo.

[2]L'autorizzazione e' concessa su richiesta dei produttori delle sementi selezionate, da inoltrare al Ministero per il tramite e con il parere della Sezione competente. Nell'accordare l'autorizzazione, il Ministero precisa le quantita' ammesse alla maggiorazione e il prezzo al quale esse possono essere vendute.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1171~art8 · fonte del testo