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[1]Le Sezioni, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per il pagamento del prezzo dovuto ai conferenti, hanno facolta' di cedere in garanzia a terzi l'avena conferita all'ammasso.

[2]Le operazioni sono privilegiate sul prodotto conferito e sul ricavo finale della sua vendita. Il relativo privilegio segue immediatamente quello per i prestiti agrari di conduzione, previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, sull'esercizio del credito agrario.

[3]Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni di cui all'articolo precedente vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1171~art9 · fonte del testo