Per l'esecuzione dell'ammasso di cui al precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1951, n. 541.
Testo vigente dal 28 giugno 1952
Per l'esecuzione dell'ammasso di cui al precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1951, n. 541.
Testo vigente dal 28 giugno 1952
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-06-26;664~art2 · fonte del testo