Nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, gli insegnanti ciechi saranno assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare, da persona di loro fiducia. All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti ciechi, ove occorra, comunicheranno per iscritto nominativo, qualifica e recapito dell'assistente prescelto per l'anno medesimo al capo Istituto cui compete concedere o meno il nulla osta. In caso di mancato gradimento il capo Istituto invitera' l'insegnante cieco a presentare il nominativo di altra persona.

Testo vigente dal 4 luglio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-04;601~art2 · fonte del testo