Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre
Art. 3
In qualsiasi momento dell'anno scolastico l'insegnante cieco potra', per giustificati motivi, sostituire il proprio assistente previa autorizzazione del capo Istituto.
Testo vigente dal 4 luglio 1962
