Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009. 539 parole tolte, 20 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: All'art. 24 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti i tre seguenti:
tolto: Art. 24. - Sono inscritte nelle liste elettorali amministrative le donne che hanno compiuto il 25° anno di eta' ovvero lo compiono non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
tolto: 1° che siano decorate di medaglie al valore militare o della croce al merito di guerra;
tolto: 2° che siano decorate di medaglie al valore civile, della medaglia dei benemeriti della Sanita' pubblica o di quella dell'istruzione elementare o di quella per servizio prestato in occasione di calamita' pubbliche, conferita con disposizione governativa;
tolto: 3° che siano madri di caduti in guerra;
tolto: 4° che siano vedove di caduti purche' non siano state private del diritto alla pensione a termini e per effetto dell'art. 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
tolto: 5° che abbiano l'effettivo esercizio della patria potesta' o della tutela e sappiano leggere e scrivere;
tolto: 6° che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della 3° elementare; se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel Comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi deve risultare l'attestazione della autorita' scolastica che lo stesso e' valido quale proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge elettorale.
tolto: Potra' tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato di grado superiore all'elementare; o l'aver superato uno speciale esame le cui norme saranno stabilite con regolamento da emanarsi di concerto fra i Ministri per la istruzione pubblica e per l'interno.
tolto: Per l'applicazione della presente legge nelle nuove Provincie si avra' riguardo ai corsi ed alle scuole corrispondenti;
tolto: 7° che paghino annualmente nel Comune nel quale vogliono essere iscritte, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a 100 lire e sappiano leggere e scrivere.
tolto: Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbiano l'amministrazione per disposizione di legge.
tolto: Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.
tolto: La prova di saper leggere e scrivere di cui ai comma 5° e 7° si da' nei modi Stabiliti dall'art. 33 della legge comunale e provinciale.
tolto: Art. 24.-bis. Nella prima revisione delle liste elettorali dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno iscritte soltanto le donne che facciano domanda debitamente formulata e sottoscritta ai sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33 della legge comunale e provinciale.
tolto: Art. 24.-ter. - Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano colpite dalle ineleggibilita' previste dagli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti:
tolto: 1° sindaco, assessore;
tolto: 2° presidente dell'Amministrazione provinciale e deputato provinciale;
tolto: 3° componente della Giunta provinciale amministrativa;
tolto: 4° componente del Consiglio di leva; della Commissione per la requisizione dei quadrupedi, per la revisione delle liste dei giurati, componente della Direzione provinciale del tiro a segno nazionale, e del Comitato forestale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1925-11-22;2125~art1 · fonte del testo