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[1]All'art. 24 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti i tre seguenti:

[2]Art. 24. - Sono inscritte nelle liste elettorali amministrative le donne che hanno compiuto il 25° anno di eta' ovvero lo compiono non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

[3]1° che siano decorate di medaglie al valore militare o della croce al merito di guerra;

[4]2° che siano decorate di medaglie al valore civile, della medaglia dei benemeriti della Sanita' pubblica o di quella dell'istruzione elementare o di quella per servizio prestato in occasione di calamita' pubbliche, conferita con disposizione governativa;

[5]3° che siano madri di caduti in guerra;

[6]4° che siano vedove di caduti purche' non siano state private del diritto alla pensione a termini e per effetto dell'art. 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

[7]5° che abbiano l'effettivo esercizio della patria potesta' o della tutela e sappiano leggere e scrivere;

[8]6° che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della 3° elementare; se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel Comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi deve risultare l'attestazione della autorita' scolastica che lo stesso e' valido quale proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge elettorale.

[9]Potra' tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato di grado superiore all'elementare; o l'aver superato uno speciale esame le cui norme saranno stabilite con regolamento da emanarsi di concerto fra i Ministri per la istruzione pubblica e per l'interno.

[10]Per l'applicazione della presente legge nelle nuove Provincie si avra' riguardo ai corsi ed alle scuole corrispondenti;

[11]7° che paghino annualmente nel Comune nel quale vogliono essere iscritte, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a 100 lire e sappiano leggere e scrivere.

[12]Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbiano l'amministrazione per disposizione di legge.

[13]Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

[14]La prova di saper leggere e scrivere di cui ai comma 5° e 7° si da' nei modi Stabiliti dall'art. 33 della legge comunale e provinciale.

[15]Art. 24.-bis. Nella prima revisione delle liste elettorali dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno iscritte soltanto le donne che facciano domanda debitamente formulata e sottoscritta ai sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33 della legge comunale e provinciale.

[16]Art. 24.-ter. - Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano colpite dalle ineleggibilita' previste dagli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti:

[17]1° sindaco, assessore;

[18]2° presidente dell'Amministrazione provinciale e deputato provinciale;

[19]3° componente della Giunta provinciale amministrativa;

[20]4° componente del Consiglio di leva; della Commissione per la requisizione dei quadrupedi, per la revisione delle liste dei giurati, componente della Direzione provinciale del tiro a segno nazionale, e del Comitato forestale.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-11-22;2125~art1 · fonte del testo