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[1]Nella revisione ordinaria delle liste elettorali amministrative per l'anno 1925 si provvedera' alla compilazione delle liste elettorali delle donne in esemplari separati da quelle liste degli uomini.

[2]Le donne comprese nelle liste avranno diritto di partecipare alle elezioni comunali e provinciali che avverranno dopo il 31 maggio 1925.

[3]La votazione delle donne sara' fatta in sezioni separate, purche' il numero delle donne iscritte nella lista elettorale del Comune non sia inferiore a cinquanta.

[4]Sono di conformita' modificate le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-11-22;2125~art5 · fonte del testo