Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nella revisione ordinaria delle liste elettorali amministrative per l'anno 1925 si provvedera' alla compilazione delle liste elettorali delle donne in esemplari separati da quelle liste degli uomini.
[2]Le donne comprese nelle liste avranno diritto di partecipare alle elezioni comunali e provinciali che avverranno dopo il 31 maggio 1925.
[3]La votazione delle donne sara' fatta in sezioni separate, purche' il numero delle donne iscritte nella lista elettorale del Comune non sia inferiore a cinquanta.
[4]Sono di conformita' modificate le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge comunale e provinciale.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009
