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Agli effetti dell'applicazione della presente legge per l'anno 1925, il Ministro per l'interno e' autorizzato a stabilire le opportune norme a deroga delle disposizioni degli articoli 34 e seguenti, sino al 53 incluso della legge comunale e provinciale per l'abbreviazione dei termini (compreso il termine di cui all'art. 2 della presente legge) e per la semplificazione delle forme, affinche' le liste elettorali delle donne possano divenire esecutive entro il 31 maggio 1926.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009
