L'articolo 16 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" e' sostituito dal seguente: "§ 1 - Rappresentanza. - Ferme le norme sulla competenza, l'amministrazione rappresentata dal Ministro per i trasporti sia dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria che a quella amministrativa, ad eccezione dei giudizi promossi davanti alle preture o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza dell'amministrazione spetta al direttore compartimentale territorialmente competente. § 2 - Facolta' di delega. - Il Ministro per i trasporti e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali possono delegare, quali rappresentanti dell'amministrazione per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni".

Testo vigente dal 21 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;754~art4 · fonte su Normattiva