(1) Le tariffe da applicarsi ai servizi convenuti sulle rotte specificate devono essere fissate a tassi ragionevoli, tenuto debitamente conto di tutti gli elementi di valutazione, ed in particolare del costo di gestione, di un ragionevole utile, nonche' delle tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo che servano gli stessi percorsi. (2) Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente articolo devono essere fissate, se possibile, su accordo diretto tra le imprese designate dalle due Parti contraenti e, se ritenuto necessario, previa consultazione con le altre imprese che servano tutti gli stessi percorsi o parte di essi. (3) Le tariffe cosi' definite saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, almeno 30 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine potra' essere ridotto, in casi speciali, se le autorita' aeronautiche ne converranno. (4) In caso di mancato accordo fra le imprese designate circa la determinazione delle tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si occuperanno esse stesse di determinarle mediante un reciproco accordo. (5) Se le autorita' aeronautiche non riescono ad accordarsi, ne' circa l'approvazione di una qualsiasi delle tariffe che sono state loro sottoposte conformemente al paragrafo (3) del presente articolo, ne' sulla determinazione di una qualsiasi delle tariffe in conformita' del paragrafo (4), il disaccordo sara' composto in conformita' delle disposizioni dell'articolo 9 del presente accordo. (6) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengono soddisfacente, tranne nel caso di uno decisione arbitrale resa in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9 del presente accordo. Le tariffe fissate in conformita' alle disposizioni del presente articolo devono restare in vigore, sino al momento in cui non saranno state fissate nuove tariffe conformemente a queste stesse disposizioni.
Testo vigente dal 18 settembre 1974
