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Il riassorbimento dei posti in soprannumero negli organici del personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione, stabilito dall'art. 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, prorogato dall'art. 11 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1334, e' prorogato di quattro anni. I posti che, in applicazione del precedente comma, risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di ispettore capo dei ruoli del personale direttivo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, saranno conferiti con le modalita' stabilite dagli articoli 166, primo comma e 369, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per il conferimento dei posti di cui al precedente comma, fermo restando il possesso al 31 dicembre 1957 del requisito dell'anzianita' di qualifica richiesta, il termine per il bando di concorso e per lo scrutinio e' stabilito al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e da tale data avranno effetto le promozioni conferite in applicazione del presente articolo. Nulla e' innovato a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per cio' che concerne l'ordine di ruolo dei promossi e l'emanazione dei provvedimenti di promozione. Possono essere collocati fuori ruolo, per prestare servizio presso le gestioni governative di pubblici servizi di trasporto che il Ministero dei trasporti assume ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, impiegati dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro i limiti del contingente fissato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, n. 327, e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 58, commi secondo, terzo e quarto e nell'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3.
Testo in vigore dal 22 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
