Per l'attuazione del piano il comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonche' alla gestione del servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a societa', imprese di costruzione anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4, la concessione e' subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione. A tale fine il comune e' tenuto ad inviare al Ministro per i problemi delle aree urbane copia dell'atto di concessione e della convenzione stipulata. La concessione avra' una durata non superiore a novanta anni e potra' prevedere la costituzione di diritti di superficie su parte o sull'intera area.

Testo vigente dal 6 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art5 · fonte su Normattiva