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Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti e' nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso e' iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi. Non sono altresi' iscritti nelle stesse anagrafi:

  • a)i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali; 5
  • b)i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorita' locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 e' costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali. Ad uno o piu' funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64

5

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo la parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «, nonche' dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori dal territorio nazionale»".

Testo in vigore dal 31 maggio 2017 al 19 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art1 · fonte su Normattiva