Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Allo scopo di accelerare l'esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a provvedere alla esecuzione anticipata delle opere stesse. I Ministeri di cui al precedente comma possono affidare in concessione le opere incluse nei programmi di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle Province, ai Comuni e - ove i predetti Enti non ne facciano domanda entro i termini di cui al successivo art. 2 - agli Enti che hanno gia' riconosciuta la competenza ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti in materia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-01-28;18~art1 · fonte del testo