Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per far fronte alle occorrenze di cui all'articolo precedente la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad avvalersi anche di anticipazioni da richiedere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, al Consorzio di credito per le opere pubbliche, alle Casse di risparmio ed agli altri Enti ed Istituti di credito da designarsi dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti degli Enti ed Istituti medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare con gli Enti conferenti le relative convenzioni nelle quali sara' disciplinata, tra l'altro, la misura degli interessi e delle spese accessorie da corrispondere agli Enti stessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-01-28;18~art4 · fonte del testo