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Allo scopo di accelerare l'esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a provvedere alla esecuzione anticipata delle opere stesse. I Ministeri di cui al precedente comma possono affidare in concessione le opere incluse nei programmi di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle Province, ai Comuni e - ove i predetti Enti non ne facciano domanda entro i termini di cui al successivo art. 2 - agli Enti che hanno gia' riconosciuta la competenza ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti in materia.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-01-28;18~art1 · fonte del testo