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Gli Enti interessati dovranno, per ciascuna delle opere programmate, rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici e che essi intendano eseguire in concessione, rivolgere domanda allo stesso Ministero nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Comitato dei Ministri fissera' il termine entro il quale gli Enti concessionari dovranno presentare i relativi progetti ai competenti organi locali. Gli Enti concessionari, a pena di decadenza, dovranno completare le opere di cui intraprendono la costruzione entro il termine che sara' di volta in volta fissato dal Ministero concedente. Le opere di cui all'articolo precedente saranno eseguite sotto la vigilanza degli Uffici periferici competenti per territorio, dopo avvenuta l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e dei dipendenti organi decentrati secondo le norme vigenti. I progetti esecutivi saranno compilati a cura degli Enti concessionari ai quali verra' corrisposto, per spese generali di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, una aliquota da determinarsi dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647. Le opere eseguite saranno collaudate a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-01-28;18~art2 · fonte del testo