Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per l'attuazione di quanto disposto al precedente art. 1, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al Tesoro una somma complessiva non superiore a lire 80 miliardi cosi' ripartita: fino a lire 20 miliardi nell'esercizio finanziario 1959-60, fino a lire 46 miliardi nell'esercizio 1960-61 e fino a lire 14 miliardi nell'esercizio 1961-62. Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti nei limiti di cui al precedente comma, in base a determinazioni del Ministero del tesoro, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste. Le somme cosi' somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, con decreti del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in speciali capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi nei singoli esercizi finanziari in applicazione dell'art. 2 della legge 29 luglio 1957, numero 635.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008
