Art. 2 (Allegato Schema di convenzione per l'esercizio delle ferrovie calabro lucane)
L'ordinazione, da passare alle ditte costruttrici, delle varie unita' di materiale rotabile, secondo i tipi approvati, sara' di spettanza della concessionaria Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, previa apposita autorizzazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in seguito ad esame ed approvazione, da parte di esso, dei prezzi offerti dalle ditte medesime.
Testo vigente dal 4 maggio 1949
