Art. 3 (Allegato Schema di convenzione per l'esercizio delle ferrovie calabro lucane)
E' fatto obbligo alla Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo di tenere tempestivamente informato l'Ispettorato generale della data precisa a decorrere dalla quale saranno iniziati i lavori di costruzione delle nuove unita' di materiale rotabile nelle fabbriche costruttrici, e del ritmo con il quale i lavori stessi saranno successivamente proseguiti, allo scopo di poter esercitare sopra luogo la necessaria vigilanza. All'uopo resta convenuto che tale sorveglianza verra' effettuata in modo continuativo, oltre che dai rappresentanti sociali, anche dai funzionari governativi a cio' delegati, particolarmente con il loro intervento alle prove di resistenza e di collaudo dei vari materiali metallici impiegati nelle costruzioni: prove da eseguirsi ai sensi ed in conformita' delle disposizioni del capitolato d'oneri generale delle Ferrovie dello Stato per la fornitura del materiale rotabile, nonche' degli altri capitolati speciali in materia, editi dalla Direzione generale - servizio materiale e trazione - Ferrovie dello Stato. La stessa Commissione, composta di funzionari governativi e sociali, s'intende pure incaricata dell'effettuazione delle visite di verifica e delle prove di collaudo per l'ammissione In servizio delle singole unita' di materiale rotabile costruito.
Testo vigente dal 4 maggio 1949
