Art. 2
Mediante convenzione, che in conformita' dello schema allegato sara' stipulata con la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' e le garanzie relative alle anticipazioni di cui al precedente articolo e alla fornitura, del nuovo materiale rotabile. Con legge successiva sara' stabilita la misura del fondo di rinnovo per il materiale rotabile di cui all'art. 1, fondo da costituire a carico dello Stato, a partire dall'anno successivo alla data di immissione in servizio del materiale stesso.
Testo vigente dal 4 maggio 1949
