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Ferme restando le due sessioni di cui all'art. 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1 e il 15 febbraio di ogni anno avra' luogo, presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, un appello di esami di profitto e di laurea o diploma, quale prolungamento della sessione autunnale. In detto appello e' consentito agli studenti di sostenere un solo esame di profitto, oltre a quello di laurea o diploma. Tale limitazione non si applica agli studenti fuori corso a sensi dell'art. 149, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1955 al 17 febbraio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-01-05;8~art1 · fonte del testo