Al primo comma dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, alle parole: "quale prolungamento della sessione autunnale", sono sostituite le parole: "quale prolungamento delle due sessioni". Il secondo comma dell'art. 1 della legge predetta e' soppresso.

Testo vigente dal 16 febbraio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-01;34~art1 · fonte del testo