Provvedimento abrogato dalla l. 25 febbraio 2008, n. 34, come modificata dalla l. 4 giugno 2010, n. 96.
Abrogato dal 10 luglio 2010
Provvedimento abrogato dalla l. 25 febbraio 2008, n. 34, come modificata dalla l. 4 giugno 2010, n. 96.
Abrogato dal 10 luglio 2010
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2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1971 al 10 luglio 2010. 446 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualita' e di peso, stabiliti dai regolamenti C.E.E. n. 1619/68 e 95/69, le imprese e i produttori singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri d'imballaggio. I titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attivita' o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori agricoli. L'autorizzazione e' rilasciata su domanda degli interessati, da presentarsi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, sentito il parere dei competenti organi regionali, vi provvede con proprio decreto, previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti. Tale accertamento e' demandato ad una commissione provinciale composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che li presiede, dal veterinario provinciale, da tre rappresentanti delle categorie interessate, rispettivamente da due dei diretti produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e da un rappresentante designato dall'amministrazione provinciale. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dello ispettorato provinciale dell'agricoltura. Ai componenti ed al segretario della commissione provinciale sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e agli aventi diritto l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. Le spese di funzionamento della commissione saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e corrispondente capitolo relativo agli anni successivi. L'autorizzazione e' revocata qualora la commissione predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i requisiti per la completa funzionalita' dei centri d'imballaggio. Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare quali centri d'imballaggio sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanita'. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti e' soggetto al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa, da corrispondere in modo ordinario, di lire 30.000 per i centri di potenzialita' lavorativa giornaliera inferiore a 10.000 uova, di lire 250.000 per i centri di potenzialita' lavorativa giornaliera da 10.000 a 50.000 uova e di lire 500.000 per i centri d'imballaggio di potenzialita' lavorativa superiore. Per tutti i centri gestiti da imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione governativa sono ridotte alla meta'. La potenzialita' lavorativa, giornaliera dei centri d'imballaggio deve risultare dai provvedimenti di autorizzazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N. 34, COME MODIFICATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-05-03;419~art2 · fonte del testo