Provvedimento abrogato dalla l. 25 febbraio 2008, n. 34, come modificata dalla l. 4 giugno 2010, n. 96.
Abrogato dal 10 luglio 2010
Provvedimento abrogato dalla l. 25 febbraio 2008, n. 34, come modificata dalla l. 4 giugno 2010, n. 96.
Abrogato dal 10 luglio 2010
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2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1971 al 10 luglio 2010. 418 parole tolte, 18 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorita' giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di legge, del quale venga comunque a conoscenza, che abbia attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova. Detto personale, una volta accertate le infrazioni alle quali la presente legge ricollega sanzioni amministrative, deve:
tolto: 1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;
tolto: 2) se la contestazione immediata non e' possibile, notificare, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato, a mezzo di un messo comunale;
tolto: 3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui e' stata accertata l'infrazione. Il trasgressore e' ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, una somma pari al minimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio. Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina, sentito il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravita' della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, puo' ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui e' stata accertata l'infrazione. L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione e' stata emessa, salvo che l'autorita' giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N. 34, COME MODIFICATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-05-03;419~art6 · fonte del testo