Provvedimento abrogato dalla l. 25 febbraio 2008, n. 34, come modificata dalla l. 4 giugno 2010, n. 96.
Abrogato dal 10 luglio 2010
Provvedimento abrogato dalla l. 25 febbraio 2008, n. 34, come modificata dalla l. 4 giugno 2010, n. 96.
Abrogato dal 10 luglio 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1971 al 10 luglio 2010. 78 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le uova cedute direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, dal produttore, nel luogo della produzione, su un mercato pubblico locale o tramite la vendita a domicilio, a condizione che le uova provengano dalla sua produzione, che non siano imballate e che non sia utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle categorie di qualita' e di peso previste dai regolamenti C.E.E. n. 1619/68 e n. 95/69.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N. 34, COME MODIFICATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-05-03;419~art8 · fonte del testo