Provvedimento abrogato dalla l. 25 febbraio 2008, n. 34, come modificata dalla l. 4 giugno 2010, n. 96.
Abrogato dal 10 luglio 2010
Provvedimento abrogato dalla l. 25 febbraio 2008, n. 34, come modificata dalla l. 4 giugno 2010, n. 96.
Abrogato dal 10 luglio 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2008 al 10 luglio 2010. 672 parole tolte, 18 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Sempre che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
tolto: 1) da lire 300.000 a lire 800.000 a carico di chiunque effettui la classificazione di uova in categorie di qualita' e di peso senza l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma;
tolto: 2) da lire 100.000 a lire 500.000 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio che classifichino le uova in violazione delle norme di cui agli articoli 6, punto 1), 7, punto 1), 8 e 10 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
tolto: 3) da lire 50.000 a lire 200.000 nei confronti:
tolto: a) dei titolari di centri d'imballaggio e dei raccoglitori che non osservino, nella raccolta delle uova presso il produttore, i termini fissati dall'articolo 4, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
tolto: b) dei raccoglitori che, in violazione della norma di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68, non consegnino le uova al centro d'imballaggio entro il terzo giorno feriale successivo a quello della raccolta;
tolto: c) dei titolari dei centri d'imballaggio che non tengano aggiornato un elenco dei propri fornitori di uova, in conformita' dell'articolo 5, punto 1), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
tolto: 4) da lire 100.000 a lire 400.000 a carico di:
tolto: a) chiunque sottoponga le uova di categoria A a trattamenti di pulitura, conservazione o refrigerazione contravvenendo alle norme di cui all'articolo 7, punti 2) e 3) del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
tolto: b) chiunque violi le norme di cui all'articolo 9 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda la commercializzazione di uova di categoria C e delle uova incubate classificate in tale categoria secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
tolto: 5) da lire 100.000 a lire 500.000 a carico di chiunque vende, detiene per vendere, o pone altrimenti in commercio uova in imballaggi non recanti le fascette ed i dispositivi d'imballaggio o le indicazioni conformemente a quanto disposto dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69;
tolto: 6) da lire 50.000 a lire 300.000 nei riguardi di chiunque vende, detiene per vendere o pone comunque in commercio uova non conformi alle indicazioni riportate nelle fascette o sui dispositivi d'imballaggio o sugl'imballaggi medesimi conformemente a quanto stabilito dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento C.E.E. numero 1619/68 o ai marchi apposti su di essi ai sensi degli articoli 12, 13 e 23 dello stesso regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dell'articolo 9 del regolamento C.E.E. numero 95/69;
tolto: 7) da lire 10.000 a lire 100.000 nei confronti di chiunque, sia nella fase di classificazione che di commercializzazione, mescoli uova di gallina con uova di altra specie, violando la norma di cui all'articolo 3 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
tolto: 8) da lire 50.000 a lire 200.000 a carico di chiunque violi le norme prescritte dall'articolo 20 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda l'esposizione per la vendita o la messa in vendita nel commercio al minuto delle uova;
tolto: 9) da lire 100.000 a lire 600.000 a carico di chiunque:
tolto: a) violi le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
tolto: b) violi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 95/69. In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono aumentate da un terzo alla meta'; in caso di recidiva reiterata e' revocata l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma, ed e' disposta la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo 2, quart'ultimo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N. 34, COME MODIFICATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1971-05-03;419~art5 · fonte del testo