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A partire dalla data nella quale entrera' in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non sara' provveduto alla revisione generale delle rendite catastali delle unita' immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unita' e' determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unita' immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione censuaria centrale.

Testo in vigore dal 12 marzo 1960 al 15 giugno 1969

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/1965

    Questione infondata
    31 marzo 1965

    L'aggiornamento delle rendite catastali urbane con un coefficiente da determinare anno per anno, a cui provvede il Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, non è esercizio di potestà legislativa delegata, ma di potestà amministrativa. Pertanto non può essere invocato l'art. 76 Cost. ai fini del giudizio di legittimità costituzionale del citato art. 1 legge 131 del 1960. Inoltre la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. non è violata ne' elusa dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, poiché questa legge, esigendo l'"aggiornamento" delle rendite catastali, delimita rigorosamente i poteri dell'autorità amministrativa, il cui esercizio pertanto non consente iniziative o risultati arbitrari.

    Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 53 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-23;131~art1 · fonte su Normattiva