Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1969 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
A partire dalla data nella quale entrera' in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non sara' provveduto alla revisione generale delle rendite catastali delle unita' immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unita' e' determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unita' immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione censuaria centrale. ((Per le unita' immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile e' determinato, fino a quando non sara' avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unita' immobiliari similari gia' censite in catasto)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 maggio 1969, n.254
1La L. 17 maggio 1969, n.254 ha disposto (con l'art. 4) che "La presente legge ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Testo in vigore dal 15 giugno 1969 al 16 dicembre 2010
