Art. 18
[1]Commissioni permanenti
[2]Il Consiglio istituisce nel suo seno Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica delle forze politiche in esso rappresentate, secondo le modalita' del Regolamento. Il Presidente del Consiglio stabilisce la composizione numerica delle Commissioni e comunica al Consiglio la costituzione delle stesse in relazione alle designazioni dei Gruppi consiliari. Le Commissioni permanenti, per gruppi di materie, sono costituite per l'esame preventivo delle proposte di legge. Alle Commissioni puo' essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
