Approvazione
Art. 17
[1]Altre attribuzioni
[2]Il Consiglio inoltre:
- a)formula proposte di legge al Parlamento, con le modalita' previste per l'approvazione delle leggi regionali;
- b)esercita il potere di richiesta del referendum nazionale nei termini stabiliti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e con le modalita' previste dalle leggi dello Stato sul referendum;
- c)formula pareri sulle materie previste dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- d)elegge nel proprio seno tre delegati della Regione ai quali spetta di partecipare, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non piu' di due nomi;
- e)provvede alla nomina di Commissioni e di membri di Commissioni devoluta per legge dello Stato alla Regione;
- f)puo', sentite le popolazioni interessate, istituire con proprie leggi nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
