Approvazione
Art. 19
[1]Commissioni speciali
[2]Il Consiglio, con le modalita' di cui all'articolo precedente, istituisce:
- a)Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attivita' della Regione;
- b)Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio. Il Regolamento determina le modalita' di funzionamento delle Commissioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
