[1]Commissioni speciali

[2]Il Consiglio, con le modalita' di cui all'articolo precedente, istituisce:

  • a)Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attivita' della Regione;
  • b)Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio. Il Regolamento determina le modalita' di funzionamento delle Commissioni.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art19 · fonte su Normattiva