Art. 35
[1]Dimissioni di membri della Giunta
[2]Le dimissioni o la decadenza del Presidente o della maggioranza degli Assessori comportano le dimissioni dell'intera Giunta. Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o piu' Assessori fino alla meta' dei componenti la Giunta, il Presidente della medesima ne propone la sostituzione al Consiglio, che vi provvede per appello nominale con le modalita' previste per l'elezione della Giunta. Le dimissioni da membri della Giunta sono presentate al Presidente della Giunta, il quale le comunica al Presidente del Consiglio regionale. Prima della presa d'atto da parte del Consiglio, le dimissioni possono sempre essere ritirate. Qualora il Presidente della Giunta e la Giunta abbiano rassegnato le dimissioni, il Consiglio non puo' deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. In caso di vacanza della Giunta, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per la nuova elezione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
