Art. 36
[1]Funzionamento della Giunta
[2]La Giunta e' convocata dal suo Presidente, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Il Presidente dirige e coordina l'attivita' della Giunta e assicura l'unita' dell'indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilita' di decisione della stessa. Il Presidente, con proprio decreto, nomina un Assessore all'ufficio di Vice Presidente della Giunta, con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie. Il Presidente ha altresi' facolta' di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalita', ne ravvisi l'opportunita'. Di entrambe queste determinazioni il Presidente della Giunta da' comunicazione al Consiglio. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
