La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione de Consiglio, salvo dimissioni o revoca ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto o il verificarsi di una delle cause di decadenza previste nei commi seguenti. La cessazione dalla carica del Presidente della Giunta comporta la decadenza dell'intera Giunta. La Giunta decade anche quando si riduce, per dimissioni o cessazione dalla carica, a meno della meta' dei componenti. Il Consiglio regionale e' convocato, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica della Giunta, per l'elezione della nuova Giunta, secondo le modalita' previste dall'articolo 23 dello Statuto. La Giunta dimissionaria o revocata a norma dell'articolo 30 dello Statuto o comunque decaduta resta in carica fino alla elezione della nuova Giunta per provvedere agli affari di ordinaria amministrazione. In caso di dimissioni o cessazione di componenti della Giunta, salvo il caso previsto dal terzo comma, il Consiglio regionale e' convocato entro quindici giorni per la loro sostituzione su proposta della Giunta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art29 · fonte su Normattiva