Art. 34
Sostituzione del Presidente e della Giunta per invito del Governo Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale possono, nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione, essere sostituiti dal Consiglio regionale su invito del Governo formulato dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri e trasmesso, tramite il Commissario del Governo, al Presidente del Consiglio regionale. La seduta del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito del Governo, ed in essa si procede alla votazione secondo le modalita' previste dallo Statuto per l'elezione del Presidente e della. Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
